È utile ricordare che il 14 febbraio 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il D.Lgs. n. 14/2019 recante il Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza, in attuazione della Legge n. 155/2017, con cui il Governo è stato delegato a promuovere una revisione organica e sistematica della disciplina concorsuale, al fine di dare unitarietà ad una materia già oggetto di molteplici interventi legislativi. Il D.Lgs. sopra citato, riscrive tutta la disciplina delle procedure concorsuali e dell’insolvenza, sostituendosi al R.D. 16 marzo 1942, n. 267 e alla disciplina sulla composizione della crisi da sovraindebitamento di cui alla Legge n. 3/2012. Il Decreto nasce quindi per accorpare in un unico testo ogni tipo di situazione di crisi e di insolvenza, indipendentemente dalla natura del debitore e dal tipo di attività da questi esercitata. Il Codice della Crisi persegue un triplice obiettivo:
1. riformare la disciplina delle procedure concorsuali;
2. semplificare il quadro normativo nel suo complesso;
3. soddisfare l’esigenza di certezza del diritto.
I punti salienti del D.Lgs. n. 14/2019 possono essere sintetizzati nella prospettiva di privilegiare soluzioni che garantiscano la continuità aziendale rispetto a quelle liquidatorie. Ancora una volta lo strumento centrale approntato dal legislatore per raggiungere tali obiettivi è l’obbligo organizzativo di cui all’art. 2086.
Ai sensi del nuovo art. 2086 comma 2 c.c., qualsiasi imprenditore che operi in forma societaria o collettiva, deve:
• istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell’impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell’impresa e della perdita della continuità aziendale;
• attivarsi senza indugio per l’adozione e l’attuazione di uno degli strumenti previsti dall’ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale. La norma così come modificata è volta a rafforzare i sistemi di controllo interno, con lo scopo di intercettare le difficoltà economiche-finanziarie prima che queste sfocino in un vero e proprio stato di insolvenza.
Principalmente queste attività spettano agli amministratori i quali hanno l’obbligo di:
• definire l’assetto organizzativo;
• valutare il prevedibile andamento della società;
• valutare l’equilibrio finanziario e la sostenibilità del debito. In tal caso la Proprietà/il Consiglio di Amministrazione ha la funzione di valutare l’adeguatezza degli assetti organizzativi predisposti dall’organo delegato, sulla base delle informazioni ricevute.
All’organo di controllo spetta invece il compito di vigilanza sull’adempimento dei punti sopra esposti.
È utile ricordare che per la norma l’assetto amministrativo-contabile mira alla corretta rilevazione contabile della gestione, mentre quello organizzativo esige l’implementazione di specifiche procedure e di regolamenti. Dall’impostazione della norma, che si affianca e allinea al D.Lgs. n. 231/2001 emerge così l’opportunità di definire un sistema documentale che permetta di definire:
• l’assetto organizzativo adottato (organigramma, deleghe operative e procedure/regolamenti);
• l’assetto amministrativo dell’impresa, tramite report, piani industriali e finanziari, budget e-business plan. Il budget e il piano industriale diventano elementi essenziali della corretta gestione aziendale
La nostra pregressa attività ci ha permesso di acquisire una forte esperienza e preparazione su argomenti organizzativi e di controllo. Tali elementi uniti alla metodologia di risk assessment ci permette di poterci calare nella singola realtà aziendale per definire i regolamenti e le procedure strettamente necessari senza ridondanze e permettere all’imprenditore di poter gestire le novità introdotte dalla normativa.
In aggiunta ci sarà possibile supportarvi nella predisposizione dei kpi gestionali e dei controlli periodici sempre nella logica di impattare in modo morbido sulla vostra attività e delle imprese clienti.